Art. 2.
(Costituzione della società).

      1. La costituzione della società deve avvenire per atto pubblico o scrittura privata autenticata e i patti sociali possono essere modificati con il rispetto della medesima forma adottata per l'atto costitutivo.
      2. Copia dell'atto costitutivo e delle successive eventuali modificazioni è comunicata al consiglio dell'Ordine o al collegio professionale del luogo ove ha sede la società competente per la professione per lo svolgimento della quale essa è costituita.
      3. I consigli e i collegi, verificata l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, iscrivono gli atti di cui al comma 2 in appositi registri allegati ai rispettivi albi ed elenchi e li inseriscono in appositi fascicoli intestati alla società.
      4. L'iscrizione può essere negata solo per inosservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle dei singoli ordinamenti professionali.

 

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      5. Il consiglio o il collegio che ritenga di non poter disporre l'iscrizione, per i motivi di cui al comma 4, deve farlo con provvedimento motivato, a pena di decadenza, entro il termine di un mese dalla data di ricevimento dell'atto della società o della sua modificazione.
      6. La società, avverso al provvedimento di cui al comma 5, può ricorrere alla commissione di cui all'articolo 13, la quale, sentite le parti interessate e assunte sommarie informazioni, giudica in via definitiva disponendo, eventualmente, l'iscrizione della società.
      7. Ove la commissione non decida entro quattro mesi dalla data di ricezione del ricorso, esso si intende accolto e l'iscrizione della società opera di diritto dalla data di scadenza di tale termine. Di ogni iscrizione nei registri di cui al comma 3 è data comunicazione ai consigli dell'Ordine o ai collegi professionali cui appartengono i singoli soci per l'annotazione nel fascicolo personale.
      8. L'attività sociale può essere esercitata a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle comunicazioni di cui al comma 7.